Art. 6.
(Etichettatura).

      1. Le denominazioni di vendita dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono, rispettivamente, «alimento per lattanti» e «alimenti di proseguimento». Nel caso di alimenti prodotti interamente con proteine di latte vaccino le denominazioni sono, rispettivamente, «latte per lattanti» e «latte di proseguimento».
      2. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:

          a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;

          b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto sia somministrato ai soggetti di oltre sei mesi di età, il loro fabbisogno globale di ferro va soddisfatto con ulteriori fonti;

          c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei soggetti di età superiore ai sei mesi e che non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi sei mesi di vita;

          d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

          e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali

 

Pag. 10

e delle vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

          f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, le istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata.

      3. Nell'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, può essere indicata:

          a) la quantità media di nutrienti elencati all'allegato III della direttiva qualora tale dichiarazione non sia già effettuata ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 del presente articolo, espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

          b) per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, le informazioni concernenti le vitamine e i minerali, di cui all'allegato VIII della direttiva, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi elencati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15 per cento dei valori di riferimento medesimi.

      4. L'etichettatura degli alimenti per lattanti deve prevedere, inoltre, le seguenti indicazioni:

          a) una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno;

          b) una dicitura che raccomanda di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di persone indipendenti qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia oppure di altri professionisti competenti per la maternità e l'infanzia in ordine alla necessità e alle corrette modalità di uso del prodotto stesso.

 

Pag. 11

      5. L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non deve fornire informazioni che scoraggiano l'allattamento al seno e fare esplicito riferimento alle diciture «umanizzato», «maternizzato» o ad espressioni analoghe; il termine «adattato» può essere usato soltanto in conformità a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, e dall'allegato IV, punto 1, della direttiva.
      6. Le indicazioni di cui al comma 4 devono essere precedute dalla dicitura «avvertenza importante» o da diciture equivalenti.
      7. L'etichettatura di tutti i sostituti del latte materno e degli strumenti necessari alla loro somministrazione quali biberon e tettarelle non deve riportare immagini di lattanti né altre diciture che inducono a idealizzare l'uso del prodotto, ad eccezione delle illustrazioni che facilitano l'identificazione del prodotto e ne spiegano i metodi di preparazione prima del consumo o dell'utilizzo.
      8. L'etichettatura degli alimenti per lattanti può riportare indicazioni relative alla particolare composizione dell'alimento solo quando ricorrono le condizioni previste nell'allegato IV della direttiva.
      9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche alla presentazione dei prodotti, in particolare per quanto concerne la forma, l'aspetto e l'imballaggio, il materiale d'imballaggio utilizzato, la disposizione nonché l'ambiente nel quale sono esposti per la vendita o per la pubblicità.